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Il regime forfettario è un “nuovo” regime agevolato in vigore dal primo gennaio 2015 e l’unico che ti permette di tenere una Partiva Iva agevolata con l’effetto della legge di stabilità 2016.

I requisiti fondamentali per poter usufruire di tale regime sono:

  • non superare il limite di € 65.000 di ricavi o compensi (per qualsiasi categoria Ateco) sulla base dell’anno precedente con il principio di cassa. Nel caso l’attività non sia ancora avviata ci si basa su dati presunti.
  • spese per personale dipendente o lavoro subordinato non superiori a € 20.000 lordi.

Non ci sono limiti temporali, solo il superamento del tetto massimo € 65.000 comporta la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo indipendentemente dalla misura dello sforamento. L’anno dopo, pertanto, si dovrà passare al regime ordinato o semplificato. 

TASSAZIONE

Per determinare il reddito imponibile, da assoggettare a tassazione fiscale ed ai contributi previdenziali, si applica il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (codice ateco) al totale dei ricavi conseguiti.  Dal reddito determinato forfettariamente poi si deducono i contributi previdenziali obbligatori.

Al reddito ottenuto quindi si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva a quelle ordinariamente previste (IRPEF, addizionali regionale e comunale, Irap). L’imposta sostitutiva inoltre è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. 

Inoltre, su richiesta e sempre per i primi 5 anni, è possibile accedere anche alla riduzione del 35% per i contributi INPS. 

C’è un enorme alleggerimento degli adempimenti contabili con l’esonero delle scritture contabili sia ai fini IVA che reddituali. Rimane ovviamente l’obbligo della numerazione e conservazione delle fatture emesse. 

FATTURE NEL REGIME FORFETTARIO

Il soggetto a regime forfettario deve applicare in fattura la marca da bollo pari a 2 euro, qualora l’importo sia superiore a 77,47 euro.

Nella fattura del contribuente forfettario va riportata un’apposita dicitura: “Operazione in franchigia IVA e non soggetta a ritenuta d’acconto effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014“.